E’ possibile presentare in dogana una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni di importazione.
- Con le nuove norme inserite dal decreto semplificazioni, cade, dunque la vecchia regola secondo cui nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo.
- A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015.
- Per le operazioni di importazione dunque, l’operatore può compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.
- Ovvero:
- campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento;
- campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato;
Si ricordano inoltre le nuove regole per le lettere d’intento entrate pienamente in vigore dal 12.02.15:
- L’Esportatore abituale deve inviare:
- telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’Intento Emesse
- al fornitore la lettera d’intento trasmessa all’Agenzia unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia
- Il Fornitore può’ fatturare senza IVA solo:
- dopo aver ricevuto, assieme alla solita lettera d’intento, anche la ricevuta dell’invio.
- aver verificato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate clicca qui che il cliente abbia effettivamente inviato la comunicazione
- se il fornitore fattura senza IVA al cliente senza aver ricevuto la ricevuta di invio della lettera e aver verificato nel sito dell’Agenzia l’avvenuta presentazione può incorrere nella sanzione dal 100% al 200% dell’IVA non applicata.