Cliente Italiano
- Emissione di DDT con causale “merce spedita in conto visione”.
- Entro un anno dalla consegna la merce deve rientrare altrimenti il contratto si trasforma, alla scadenza, in vendita definitiva con obbligo di fatturazione ed assolvimento dell’imposta.
Cliente Comunitario
- Emissione di DDT con causale “merce spedita in conto visione” ed annotazione dell’operazione sul registro tenuto ai sensi dell’art. 50, comma 5, del DL n.331/93, convertito nella Legge n.427/93.
- Entro un anno dalla consegna la merce deve rientrare altrimenti il contratto si trasforma, alla scadenza, in vendita definitiva con obbligo di fatturazione (Circ.min.n.13 del 23/2/94 p.ti 2.4 e 15.1) n.i. art. 41 Legge 427/93 e conseguente compilazione del modello Intra 1-bis per la cessione intracomunitaria.
Cliente Extracomunitario
- Emissione di DDT con causale “merce spedita in conto visione”.
- Entro un anno dalla consegna la merce deve rientrare altrimenti il contratto si trasforma, alla scadenza, in vendita definitiva con obbligo di fatturazione come operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.n.633/72.
- E’ facoltativa l’annotazione dell’operazione sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.n.633/72.
- Per quanto riguarda la presentazione della merce in dogana l’azienda può optare per un’esportazione definitiva oppure temporanea, anche in procedura ATA.
- In tutti i casi la merce deve essere accompagnata da una fattura proforma o una lista valorizzata che indichi il “valore normale” della merce quale valore ai soli fini doganali, la causale dell’invio in c/visione, nonché quantità, qualità, natura ed eventuali altri dati che consentano di identificare la merce, e l’annotazione che il documento “non vale ai fini dell’art. 8 del DPR 633/72:
- Nel caso di esportazione definitiva sulla base del documento accompagnatorio viene emessa una bolletta doganale, e l’impresa dovrà controllare l’effettiva uscita della merce attraverso il sito dell’Agenzia delle Dogane, mediante digitazione del codice MRN (Movement Reference Number) attribuito all’esportazione.
- Nel caso di esportazione temporanea è necessario provvedere anticipatamente a richiedere apposita autorizzazione del Capo della Circoscrizione Doganale di competenza per accendere un’operazione di temporanea esportazione, con emissione di bolla doganale del tipo EX2 o EU2. L’autorizzazione dovrà esprimere la durata massima della temporanea esportazione. A seguito della spedizione l’impresa dovrà controllare l’effettiva uscita della merce attraverso il sito dell’Agenzia delle Dogane, mediante digitazione del codice MRN (Movement Reference Number) attribuito all’esportazione
- In alternativa alle due procedure sopra si può procedere, per determinati Paesi, a richiedere il CARNET ATA alla competente Camera di Commercio, previa presentazione di fattura proforma. Sul carnet, che deve sempre scortare la merce, verranno rilevati i passaggi doganali della merce. Spesso la procedura ATA è l’unica che consente all’importatore di non garantire il pagamento dei diritti doganali, essendo gli stessi già garantiti dall’esportatore italiano. La durata massima del Carnet ATA è di 12 mesi.