REVERSE per i lavori sugli Edifici 🏡,gli attesi chiarimenti

Circolari 2015

REVERSE per i lavori sugli Edifici 🏡,gli attesi chiarimenti 

Dal 01.01.15 il decreto Semplificazioni ha esteso con l’introduzione della lettera a-ter) all’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, l’obbligo di inversione contabile alle seguenti prestazioni relative ad edifici:

  1. servizi di pulizia
  2. demolizione  
  3. installazione di impianti  
  4. completamento

Dopo tre mesi dall’entrata in vigore, escono gli attesi chiarimenti sull’ applicazione di questa novità con la Circolare 14/E del 27.03.14 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Fortunatamente, data la evidente situazione di incertezza normativa, la circolare conclude che in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi

 

 

  • Ambito soggettivo _ A quali clienti va applicato?

 

 

    1. è diverso dal già noto subappalto in edilizia, in questo caso non serve il contratto di subappalto
    2. solo in caso di B2B Business to Business : imprese, professionisti, studi associati e simili

 

  • NO per fatture a privati e condomini

 

  1. SI ad Enti Pubblici per attività commerciali
  2. NO Enti Pubblici se attività istituzionale ( prevale lo Split Payment)
  3. SI per fatture a clienti Minimi e Nuovi Forfettari (attenzione! Questi soggetti qualora ricevano una fattura senza IVA con il reverse devono comunicarla prontamente allo Studio, per procedere al versamento dell’IVA il mese successivo! )
  4. NO se chi emette la fattura è un soggetto MINIMO o NUOVO FORFETTARIO
  5. prevale rispetto alle lettere d’intento, ovvero se un vostro cliente vi ha emesso la lettera d’intento ma voi dovete fatturargli un servizio che rientra nei nuovi casi di reverse, dovete fatturargli con l’indicazione del reverse (art.17 comma 6  ) e NON con l’indicazione della lettera d’intento (art. 8 comma 1 lett.c )

 

  1. Ambito oggettivo _ Per quali servizi va applicato?
    1. per tutte le attività comprese nei codici ATECO 2007 di questa tabella:
      1. la circolare specifica che nella categoria di installazione di impianti va applicato il Reverse anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alle riparazioni
      2. NO per le forniture di beni con posa in opera, ovvero quando la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
      3. devono riguardare EDIFICI sulla circolare si specifica che si intende:

 

  • un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti OVVERO
  • edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome QUINDI

 

      1. SI anche a edifici in corso di costruzione
      2. NO a  terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.)
    1. NO a prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo
    2. NO a prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.
  1. Ambito oggettivo _ Se in unica fattura ci sono servizi che rientrano in codici ATECO diversi?
    1. Inizialmente la circolare dice di dividere le fattura assoggettando a reverse ciò che rientra nelle tabelle sopra, e ad IVA ciò che non ci rientra
    2. poi però riporta quanto sotto in cui sembra invece privilegiare l’applicazione dell’IVA nonostante in molti altri punti della circolare ribadisce l’intento anti evasione della norma e la preferenza di applicazione del reverse.

Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In una logica di semplificazione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.

Dettaglio delle attività comprese nei codici ATECO interessati

Pulizie

  • 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
  • 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Demolizione

  • 43.11.00 Demolizione

Installazione di impianti relativi ad edifici

  • 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
  • 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
  • 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
  • 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
  • 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

Completamento di edifici

43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”

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