- Il Decreto Semplificazioni ha uniformato i criteri per beneficiare dell’aliquota ridotta sulla “prima casa” ai fini IVA ed ai fini dell’imposta di registro,
- prevedendo che in ogni caso sono esclusi dall’agevolazione gli immobili accatastati o accatastabili nelle categorie A1, A8 e A9
- e non facendo più riferimento al D.M. 2.08.1969 per individuare gli immobili con le caratteristiche di lusso esclusi dall’IVA al 4%.
- Questo allinea, peraltro, la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alla definizione prevista dalla disciplina agevolativa in materia di imposta di registro.
- L’agevolazione IVA “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale A/10 - uffi ci e studi privati.