DECORRENZA
- Dal cedolino di Aprile 2015
- il Decreto del Presidente del Consiglio,dpcm, e’ stato pubblicato in gazzetta con un mese di ritardo
BENEFICIARI
- dipendenti del settore privato , con rapporto da almeno 6 mesi
ESCLUSI
- domestici
- agricoli
- dipendenti che hanno la corresponsione del tfr presso terzi
- dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali
- dipendenti di aziende che hanno in corso la ristrutturazione del debito
- dipendenti di aziende con piano di risanamento
- dipendenti di aziende che hanno in corso cigs e cis deroga
- dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti
- dipendenti che abbiano fornito a garanzia il tfr per un contratto di finanziamento che comporta la cessione del quinto dello stipendio
QUOTA EROGABILE SOTTO FORMA DI Qu.I.R.
- La quota di maturazione del mese
- e’ erogabile anche la quota dei lavoratori che hanno destinato il tfr alla previdenza complementare
MODALITÀ DI RICHIESTA
- E’ ritenuta valida solo compilando questo modulo di richiesta scarica il modulo qui
VALIDITA’ DELL’ISTANZA
- Dal mese di presentazione al 30.06.2018
- fino alla data del termine del rapporto di lavoro in caso di cessazione
TEMPI DI LIQUIDAZIONE
- Dal mese di presentazione fino al 30.06.2018
- dal terzo mese successivo nel caso in cui il datore (con meno di 49 addetti ) acceda al finanziamento
TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE
- e’ soggetto a tassazione ordinaria
- concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni
- non concorre ai fini del calcolo per il bonus renzi
- non costituisce imponibile previdenziale
ITER DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO
- datori che occupano fino a 49 dipendenti per sostenere la liquidazione della Qu.I.R possono accedere ad una forma speciale di finanziamento
- il finanziamento e’ assistito da garanzia
- la garanzia e’ rilasciata dal fondo di garanzia presso l’inps , e in ultima istanza dallo stato
- deve quindi essere presentata da parte dei datori una specifica certificazione rilasciata dall’inps previo richiesta tramite l’uniemens e il cui rilascio avverrà entro 30 giorni successivi .
- il finanziamento può essere richiesto ad un unico intermediario
- il tasso applicato non deve essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR
- L’inps rende disponibile entro 60 giorni l’importo da erogare , in modo da consentire all’intermediario la relativa erogazione
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
- e’ fissato al 30/10/2018
- in caso di risoluzione entro la fine del mese successivo alla cessazione
- il finanziamento non può essere utilizzato per scopi diversi dalla liquidazione della Qu.I.R. al lavoratore in caso contrario il finanziamento verrà interrotto
MISURE COMPENSATIVE PER I DATORI DI LAVORO
- esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il tfr
- Inoltre solo per i datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento:
- deducibilità dal reddito di impresa del 4% per le imprese con meno di 49 addetti del 6% per le imprese con piu di 49 addetti
- esonero dal versamento dei contributi dovuti per la quota anf maternita disoccupazione pari al 0.28%
FINANZIAMENTO DEL FONDI DI GARANZIA
Per il 2015 100 milioni di euro a carico del bilancio dello stato
dal contributo mensile a carico dei datori che ricorrono al finanziamento pari allo 0,2% dell’imponibile previdenziale dei lavoratori che percepiscono la Qu.I.R. mediante il finanziamento
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA
Interviene nel momento in cui l’intermediario alla maturazione delle condizioni di restituzione del finanziamento , trascorsi 30 giorni il datore di lavoro non adempie al rimborso .
Allegato: RU.70.TrattamentoDiFineRapporto.Qu.I.R.Template.pdf
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