TFR IN BUSTA PAGA   Quota Integrativa retribuzione Qu.I.R.

Circolari 2015

DECORRENZA

  • Dal cedolino di Aprile 2015  

 

  • il Decreto del Presidente del Consiglio,dpcm, e’ stato pubblicato in gazzetta con un mese di ritardo

 

BENEFICIARI

  • dipendenti del  settore privato , con rapporto da almeno 6 mesi

ESCLUSI

    • domestici
    • agricoli
    • dipendenti  che hanno la corresponsione del tfr presso terzi
    • dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali
    • dipendenti di aziende che hanno in corso la ristrutturazione del debito
    • dipendenti di aziende con piano di risanamento

 

  • dipendenti di aziende che hanno in corso cigs e cis deroga
  • dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti

 

  • dipendenti che abbiano fornito a garanzia il tfr per un contratto di finanziamento  che comporta la cessione del quinto dello stipendio

QUOTA EROGABILE SOTTO FORMA DI Qu.I.R.  

  • La  quota di maturazione del mese
  • e’ erogabile anche la quota dei lavoratori che hanno destinato il tfr alla previdenza complementare

MODALITÀ DI  RICHIESTA

VALIDITA’ DELL’ISTANZA

 

  • Dal mese di presentazione al 30.06.2018

 

  • fino  alla data del termine del rapporto di lavoro in caso di cessazione

TEMPI DI LIQUIDAZIONE

  • Dal mese di presentazione fino al 30.06.2018
  • dal terzo mese successivo nel caso in cui il datore (con meno di 49 addetti ) acceda al finanziamento

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

  • e’ soggetto a tassazione ordinaria
  • concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni
  • non concorre ai fini del calcolo per il bonus renzi
  • non costituisce imponibile previdenziale

 

ITER DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO

 

  • datori che occupano fino a 49 dipendenti per sostenere la liquidazione della Qu.I.R possono accedere ad una forma speciale di finanziamento

 

  • il finanziamento e’ assistito da garanzia
  • la garanzia e’ rilasciata dal fondo di garanzia presso l’inps , e in ultima istanza dallo stato
  • deve quindi essere presentata da parte dei datori una specifica certificazione rilasciata dall’inps previo richiesta  tramite l’uniemens  e il cui rilascio avverrà entro 30 giorni successivi .
  • il finanziamento può essere richiesto ad un unico intermediario
  • il tasso applicato non deve essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR
  • L’inps rende disponibile entro 60 giorni l’importo da erogare , in modo da consentire all’intermediario la relativa erogazione

RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

  • e’ fissato al 30/10/2018
  • in caso di risoluzione entro la fine del mese successivo alla cessazione
  • il finanziamento non può essere utilizzato per scopi diversi dalla liquidazione della Qu.I.R. al lavoratore in caso contrario il finanziamento verrà interrotto

MISURE COMPENSATIVE PER I DATORI DI LAVORO

  • esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il tfr
  • Inoltre solo per i datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento:
  • deducibilità dal reddito di impresa del 4% per le imprese con meno di 49 addetti del 6% per le imprese con piu di 49 addetti
  • esonero dal versamento dei contributi dovuti per la quota anf maternita disoccupazione pari al 0.28%

FINANZIAMENTO DEL FONDI DI GARANZIA

Per il 2015 100 milioni di euro a carico del bilancio dello stato

dal contributo mensile a carico dei datori che ricorrono al finanziamento pari allo 0,2% dell’imponibile previdenziale dei lavoratori che percepiscono la Qu.I.R. mediante il finanziamento

 

INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA

 

Interviene nel momento in cui l’intermediario alla maturazione delle condizioni di restituzione del finanziamento , trascorsi 30 giorni il datore di lavoro non adempie  al rimborso .

>Allegato Allegato: RU.70.TrattamentoDiFineRapporto.Qu.I.R.Template.pdf

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