STOP CARTA! solo FATTURE ELETTRONICHE per gli ENTI PUBBLICI

Circolari 2015

L’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.


DECORRENZA

 

  • 6.06.2014 -> Per le fatture verso Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
  • 31.03.2015 ->  Per le fatture verso TUTTE le altre amministrazioni pubbliche e amministrazioni locali.

 

 

COSA CAMBIA

  • La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI)
  • La fattura si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio
  • Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio e ne curano l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
  • L’IPA attribuisce un codice univoco a ciascun ufficio della pubblica amministrazione deputato alla ricezione delle fatture elettroniche (da indicare nella fattura) e lo rende pubblico nel sito www.indicepa.gov.it.
  • Per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica è pubblicata in IPA la data a partire dalla quale il servizio di ricezione della fattura elettronica è attivo.
  • Le amministrazioni e gli enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

 

ASPETTI OPERATIVI

  • I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SDI devono essere rappresentati in un file in formato XML con apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
  • Ciascuna pubblica amministrazione, ottenuto dall’IPA il codice univoco, è tenuta a darne comunicazione ai fornitori che hanno l’obbligo di utilizzarlo in sede di emissione della fattura
  • Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica deve riportare:
    • il Codice identificativo di gara CIG, salvi i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
    • il Codice unico di Progetto CUP, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari
  • La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
    • un sistema di posta elettronica certificata (PEC)
    • un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete Internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
    • un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su
    • rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
    • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti, basato su protocollo FTP all’interno di circuiti chiusi che identificano, in modo certo, i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
    • un sistema di trasmissione telematica esposto su rete Internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati (www.fatturapa.gov.it per i soggetti abilitati a Entratel, Fisconline o Carta nazionale dei servizi).
  • Il soggetto che, per trasmettere le fatture elettroniche al SDI, intende utilizzare la posta elettronica certificata, non ha necessità di identificarsi in via preventiva al SDI.
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