NOVITÀ nel mondo del LAVORO dalla LEGGE DI STABILITA’

Circolari 2015

SGRAVI CONTRIBUTI per ASSUNZIONI a tempo INDETERMINATO

  • Per le Nuove assunzioni a tempo indeterminato
    • stipulate dall’1.1.15 al 31.12.15
    • esonero dal pagamento dei contributi previdenziali  a carico dei datori di  lavoro

 

  • nel limite massimo di € 8.060 annui.

 

  • Non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:

  • che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
  • per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
  • con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell’introduzione del beneficio in esame sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall’art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale …”:

  • i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
  • è disposto l’esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

DEDUZIONI IRAP aumentano per chi ha lavoratori a tempo INDETERMINATO

  • A decorrere dal 01.01.15
  • deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP per:
    • imprese a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato,
    • lavoratori autonomi,
    • agricoltori.
  • Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali.
  • Per effetto della suddetta novità, è disposto che l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato, deducibile dal reddito d’impresa, va considerata al netto anche della nuova deduzione

BONUS 80 EURO a regime

 

  • credito a favore dei lavoratori dipendenti, “bonus 80 euro”, riconosciuto per il 2014 è ora previsto a regime.
  • L’agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:
  • reddito di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • collaboratori coordinati e continuativi
  • collaboratori a progetto
  • lavoratori socialmente utili.

 

    • Non spetta ai pensionati.

 

  • In particolare il credito è riconosciuto:
  • se l’IRPEF lorda calcolata sul reddito di lavoro risulta superiore alla detrazione per lavoro dipendente.
  • in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:

 

Reddito complessivo

Credito spettante ANNUO

Non superiore a € 24.000

€ 960

Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000

  € 960 x

26.000 – reddito complessivo

            2.000

Superiore a € 26.000

zero

 

  • in via automatica dal datore di lavoro ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.
  • Sono confermate le modalità di fruizione dell’agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d’imposta, che avviene tramite il mod. F24.

 

 

TFR IN BUSTA PAGA

  • Per i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018,
  • i lavoratori dipendenti del settore privato
  • aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro
  • possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione.
  • Detta scelta è irrevocabile.

La possibilità in esame:

  • riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare;
  • non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

La quota di TFR in busta paga:

  • è soggetta a tassazione ordinaria;
  • non è imponibile ai fini previdenziali;
  • non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

BUONI PASTO aumenta il valore ESENTASSE

  • passa da € 5,29 a € 7,00 la quota non tassata in capo al dipendente per i buoni pasto ma solo se resi in formato elettronico.
  • A decorrere dall’ 01.07.15

AUMENTA L’IMPOSTA sostititutiva sulla  rivalutazione TFR

  • dal 01.01.15
  • passa dall’11 % al 17 % imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto.

 

SGRAVI CONTRIBUTIVI per chi assunto lavoratori piccola MOBILITA’

    • per i datori di lavoro che hanno assunto
    • fino al 31.12.2012
    • lavoratori:
      • iscritti nelle liste di mobilità;

 

  • licenziati da imprese anche con meno di 15 dipendenti;

 

  • applicazione degli sgravi contributivi ex Legge n. 223/91 entro il limite massimo di risorse di €35.550.000.
  • L’agevolazione consiste nel versamento dell'aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di
    • 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato
    • ovvero 12 mesi per quelli a tempo determinato.
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