IL NUOVO REGIME FORFETTARIO
È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce :
- l’attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000,
- dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e
- contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011,
che vengono sostanzialmente abrogati.
Il nuovo regime è applicabile a coloro che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività. |
Il regime in esame è un regime naturale. È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
Condizioni di accesso
L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:
- i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
- siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
- lavoro accessorio;
- dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
- compensi ad associati in partecipazione;
- prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
- il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non va verificata in caso di “rapporto di lavoro cessato” ovvero se la somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.
Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.
Caratteristiche del nuovo regime
I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:
- sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA ( salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge)
- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
- non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette.
- sono tenuti comunque alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- non sono soggetti agli studi di settore / parametri.
- sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.
Gruppo di settore |
Codice attività ATECO 2007 |
Limite ricavi / compensi |
Coefficiente redditività |
Industrie alimentari e delle bevande |
(10 – 11) |
35.000 |
40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
40.000 |
40% |
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
30.000 |
40% |
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82 – 47.89 |
20.000 |
54% |
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68) |
15.000 |
86% |
Intermediari del commercio |
46.1 |
15.000 |
62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56) |
40.000 |
40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
15.000 |
78% |
Altre attività economiche |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
20.000 |
67% |
Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.
In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.
Inizio attività (regime forfetario start-up)
Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di 1/3 a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.
Durata del regime
Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Nuovo regime agevolato contributivo
- Ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
- Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie
- Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.
- Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un’apposita comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell’anno di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
Passaggio al nuovo regime
- Per i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, abrogati dal 2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.
- In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario.
- In caso di inizio dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione.
- Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.