NOVITÀ per le IMPRESE dalla LEGGE DI STABILITA’

Circolari 2015

NOVITÀ per le IMPRESE dalla LEGGE DI STABILITA’

DEDUZIONI IRAP per chi non ha dipendenti

  • dal 01.01.15
  • è riconosciuto ai soggetti IRAP
  • che non si avvalgono di lavoratori dipendenti,
  • un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24
  • a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente modello IRAP.

IRAP  abrogata la riduzione delle Aliquote

  • Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal 2014
  • Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti ad esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti.

DONAZIONI, aumentata la quota massima di detraibilità

  • Dall'imposta lorda di società ed enti commerciali si detrae
  • un importo pari al 26%, a decorrere dall'anno 2014,
  • per le erogazioni liberali in denaro,
  • per importo non superiore a € 30.000 (in precedenza € 2.065) annui,
  • a favore delle
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS,
    • delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014

RIFINANZIAMENTO SABATINI BIS

  • È incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro l’importo massimo del contributo previsto dall’art. 2, c. 8 D.L. 69/2013 consistente nell’erogazione
  • di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento
  • contratto per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi a uso produttivo (Sabatini-bis).

 

ALLUNGAMENTO piano di ammortamento MUTUI e FINANZIAMENTI

  • Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per :
    • le famiglie e le
    • micro,piccole e medie imprese
  • entro 90 giorni dal 1.01.2015
  • il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico, concordano tutte le misure
  • al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017

 

BONUS WIFI ALBERGHI

  • la concessione del credito d’imposta c.d. “Bonus digitalizzazione” riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

  • alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;

  • alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

RISCOSSIONI BONIFICI PER RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE aumenta la ritenuta operata dalle banche

  • dal 01.01.15

  • aumenta dal 4% all’8% la ritenuta che banche e Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico

REVERSE CHARGE ovvero fatturare senza IVA esteso A NUOVI CASI

  • dal 01.01.15

  • il Reverse Charge ovvero la fatturazione senza addebito dell’iva è estesa anche alle prestazioni di servizi di:

  • pulizia

  • demolizione

  • installazione di impianti

  • completamento di edifici

  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore

 

      • le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate al regime IVA dei “rottami”.
    • In attesa di autorizzazione da parte dell’Unione Europea l’estensione del regime di reverse charge alle cessioni di beni a favore di:

 

  • ipermercati

  • supermercati

  • discount alimentari.

 

FATTURE A ENTI PUBBLICI senza IVA, lo SPLIT PAYMENT

    • Per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici,essi saranno tenuti “in ogni casoa versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

 

  • Quindi l’impresa fatturerà all’Ente Pubblico senza IVA

 

  • ENTI PUBBLICI INTERESSATI
    • Stato,
    • organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica,
    • Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi,
    • CCIAA,
    • istituti universitari,
    • ASL ed enti ospedalieri,
    • Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza.
  • Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all’art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile annuale / trimestrale di IVA sugli acquisti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.
  • nelle more del rilascio” dell’autorizzazione UE è previsto che il meccanismo in esame trova “comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”.
  • é esclusa l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO possibile anche dopo la notifica della violazione

E’ prevista la riduzione della sanzione:

  • ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
  • ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

Le previsioni di cui sopra si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

    • Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento.

 

  • in questo caso la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo salvo che la violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale ovvero all’omessa installazione del registratore di cassa

 

  • Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

 

CREDITO d’IMPOSTA Attività  RICERCA E SVILUPPO

  • Riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019).
  • Le modalità attuative dell’agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.
  • Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
  • credito d’imposta del 25% (in precedenza 50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese per personale altamento qualificato o per collaborazioni con Università ed Enti per la Ricerca.
  • sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000
  • Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 5 milioni

 

NOVITÀ  PER AUTOTRASPORTATORI

  • Le agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori sono applicabili fino al 2018.
  • A decorrere dal 1.01.2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
    • È abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo di compilazione della scheda di trasporto in capo al committente del trasporto per conto terzi e di accompagnamento a bordo del veicolo.
    • Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all’autotrasportatore.
    • Il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa mediante acquisizione del Durc.

 

  • Il committente che non esegue la verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
  • Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
  • • In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
  • All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

 

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