NOVITÀ’ per i PRIVATI dalla LEGGE DI STABILITA’

Circolari 2015

NOVITÀ’ per i PRIVATI dalla LEGGE DI STABILITA’

 

RISPARMIO ENERGETICO prorogate le detrazioni

 Le disposizioni in merito alla detrazione per interventi di efficienza energetica si applicano, nella misura del 65%, anche

  • alle spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015 (in precedenza: 31.12.2014).

 

  • La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
    • per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015;
    • per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari  sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
  • La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE e BONUS ARREDI prorogate le detrazioni

  • Per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, pari al 50%
  • per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2015 (anziché 31.12.2014).
  • Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015 (anziché 31.12.2014).
  • L’agevolazione è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

DONAZIONI, aumentata la quota massima di detraibilità

  • Dall'imposta lorda si detrae
  • un importo pari al 26%, a decorrere dall'anno 2014,
  • per le erogazioni liberali in denaro,
  • per importo non superiore a 30.000 euro (in precedenza € 2.065) annui,
  • a favore delle
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS,
    • delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi nonappartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
  • Lo stesso limite è stato previsto per le erogazioni effettuate da società ed enti commerciali.
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014

TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI si possono RIVALUTARE

  • È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
    • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
    • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
  • alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
  • È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:
    • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
    •  al versamento dell’imposta sostitutiva.
  • Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:
    • 4% per le partecipazioni non qualificate;
    • 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

IMU su TERRENI MONTANI

  • In sede di approvazione, è stato inserito quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che proroga al 26.1.2015 il termine di versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell’altitudine e desumibili dall’elenco predisposto dall’ISTAT.
  • È inoltre confermato che l’imposta dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰.

BONUS BEBÈ

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno:

    • è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di nascita / adozione;
    • non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
    • spetta a condizione che il valore dell’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente l’assegno, non superi € 25.000.
  •  In caso di ISEE pari o inferiore a € 7.000 il bonus è raddoppiato.
  • Le disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE

  • In sede di approvazione, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, per il 2015, è previsto il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni / servizi a favore dei nuclei familiari:
  •  con almeno 4 figli;
  • che presentano un valore ISEE pari o inferiore a € 8.500.
  • Con apposito DPCM sono stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare, unitamente alle disposizioni attuative delle misure in esame.

 ISEE informazioni su dati finanziari e disponibilità dati in posseso Ae

  • Le informazioni di natura finanziaria comunicate dagli intermediari finanziari, banche posta ecc. sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.
  • Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati per il calcolo dell’ISEE.
  • Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario abilitato) e della Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti d’imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la valutazione in ordine ai predetti elementi.

RIMBORSO CREDITI IRPEF SUPERIORI A 4.000

  • il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.
  • dovrà essere effettuato “non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione … ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28.2.

IVA su E-BOOK e PELLET

    • riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book (libri / periodici in formato elettronico) che passa dal 22% al 4% in quanto sono considerati libri “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.”
    •  l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.

 PAGAMENTI DALL’ INPS E DALL’ INAIL AL 10

    • A decorrere dal 1.01.2015,
    • al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps quali
      • i trattamenti pensionistici,
      • gli assegni,
      • le pensioni
      • e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili,
      • le rendite vitalizie dell'Inail
  •  sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo
  •  con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

CERTIFICATO DI DECESSO E PRESTAZIONI INPS

  • A decorrere dal 1.01.2015
  • il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS,
  • entro 48 ore dall'evento,
  • il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line.
  • Le prestazioni in denaro versate dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva.
  • L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Inps qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

FONDI PENSIONE aumenta la tassazione

  • I fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (anziché 11%), che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
  • I redditi prodotti da obbligazioni e altri titoli concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (12,50%) e la nuova aliquota.
  • Le disposizioni si applicano dal 01.01.15

 

RIMBORSI ASSICURAZIONI SULLA VITA esenti dalle tasse in caso di morte

  • dal 01.01.15
  • I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'Irpef.


BOLLO VEICOLI STORICI

  • A decorrere dal 2015 con riguardo ai autoveicoli / motoveicoli “storici” costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni), è soppressa l’esenzione dal bollo.
  • Rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell’autoveicolo / motoveicolo e l’assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.
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