Ora IVA detraibile la percentuale passa dal 10 % al 50 % sulle fatture emesse dagli Enti Non Commerciali che applicano il regime forfettario.
In vigore dal 13.12.14
Fino ad oggi i soggetti che applicano il regime forfettario come:
- le A.S.D. - Associazioni Sportive Dilettantistiche - che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo massimo di 250.000 euro;
- le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco;
- le società sportive costituite sotto forma di società di capitali senza scopo di lucro
- le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza scopo di lucro
determinavano l’IVA da versare secondo una percentuale calcolata a forfait sulla base dell’IVA applicata sulle fatture emesse.
Questa percentuale ora è:
- il 50% in generale, per tutte le operazioni, comprese le prestazioni pubblicitarie;
- il 10% per le sponsorizzazioni;
- il 33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Dal 13.12.14
- la percentuale sulle fatture di sponsorizzazione passa al 50 % come quella sulla pubblicità.
La semplificazione è nell’ottica della riduzione del contenzioso, dovuto specialmente alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.
Nonostante il decreto sia riferito solo ai soggetti di cui sopra, questo chiarimento contenuto nella relazione al decreto, ha riflessi anche per le imprese che hanno erogato lo sponsor!
In sede di verifiche fiscali l’Agenzia delle Entrate è solita riclassificare le erogazioni che le aziende hanno fatto a ASD e affini come spese di rappresentanza, in quanto queste hanno limiti di detraibilità molto più stringenti rispetto alle spese di pubblicità.
Imposte dirette
- Se le spese di Sponsorizzazione, sono equiparate a quelle di Pubblicità
- sono integralmente deducibili nell’anno in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
- se le spese di Sponsorizzazione sono equiparata a quelle di Rappresentanza
- la deducibilità avviene nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità e, quindi, in misura forfetaria in base al volume dei ricavi dell’impresa, vale a dire:
- l’1,3% per ricavi fino a 10.000.000 euro;
- lo 0,5% per ricavi da 10.000.000 fino a 50.000.000 euro;
- lo 0, 1% per ricavi oltre 50.000.000 euro.
IVA
- Se le spese di Sponsorizzazione sono equiparate a quelle di Pubblicità
- per lo sponsor l’IVA è detraibile,
- se le spese di Sponsorizzazione sono equiparata a quelle di Rappresentanza
- per lo sponsor l’IVA è indetraibile
Questa diversificazione ha provocato un enorme contenzioso, in quanto l’Agenzia delle Entrate classifica automaticamente le spese di sponsorizzazione tra quelle di rappresentanza, non tenendo presente che l’orientamento della Suprema Corte, ai fini della corretta qualificazione delle spese di sponsorizzazione, è quello di verificare la strategia aziendale.
In pratica, il criterio discretivo va individuato nella “diversità” degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza può farsi coincidere con la crescita dell’immagine ed il maggior prestigio, laddove, per le spese di pubblicità o di sponsorizzazione, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale e di clientela .
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