SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE per le IMPRESE

Circolari 2014

SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE per le IMPRESE

Un primo passo anche se molta strada è ancora da percorrere per avere una Vita Burocraticamente Leggera.

Approvato dal governo il 30.10.14 anche se in attesa di pubblicazione

RIMBORSI IVA. Finalmente Senza Pagare la Polizza Assicurativa

 

  • dal 01.01.15
  • sale da 5 mila a 15 mila euro il limite fino al quale è possibile richiedere ed ottenere il rimborso IVA senza l’odiatissimo pagamento della polizza assicurativa.

 

  • per i rimborsi IVA superiori a 15 mila euro, la garanzia sarà richiesta solo
    • a chi che svolge un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle start-up innovative.
    • a coloro ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati atti di accertamento di rettifica
    • a chi chiede il rimborso a seguito di cessata attività.

OMAGGI  a CLIENTI. Aumentata soglia Detraibilità IVA

  • si scarica tutta l’IVA sugli omaggi ai propri clienti, ad. esempio bottiglie di vino, pacchi natalizi, agende, gadget ecc,  di costo unitario netto IVA fino a € 50
  • fino ad ora l’IVA sugli omaggi si poteva scaricare  solo se il costo unitario era inferiore a  € 25,82
  • così, viene parificato il limite della detrazione IVA per tali spese a quello di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
  • quindi, se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 50, non si scarica nulla, né IVA, né costo!

APPALTI. Abolizione Responsabilità Solidale Tributaria

  • Abrogata la disciplina sulla responsabilità tributaria in caso di irregolarità nei versamenti delle ritenute sulle retribuzioni del personale dipendente riguardanti le prestazioni di appalto e subappalto,
  • restano da definire gli effetti della nuova disciplina sulle precedenti irregolarità.

Come funzionava fino ad ora  il regime di solidarietà fiscale in materia di appalti?

In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

La Responsabilità Solidale poteva essere evitata se l’appaltatore procede alla verifica che gli obblighi fossero stati effettuati con:

  1. l’acquisizione della documentazione prima del pagamento della prestazione che consenta di verificare che gli adempimenti per i quali sussiste la solidarietà e che sono scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore
  2. l’asseverazione di uno dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e degli abilitati alla trasmissione telematica che gli adempimenti siano stati regolarmente effettuati.
  3. il rilascio di una dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente:

- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale

- gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati.

 

Se la solidarietà riguardava l'appaltatore, il committente era pienamente coinvolto dalla previsione legislativa in quanto era previsto che prima di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore doveva chiedere l'esibizione della documentazione attestante che gli adempimenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, fossero stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, pena sanzioni da  da € 5.000 a € 200.000 se gli adempimenti non erano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Irretroattività della norma sugli APPALTI

Occorre tenere conto che le nuove norme non hanno effetto retroattivo.

 

FISCALITA’ INTERNAZIONALE.  Black List Annuale e Iscrizione Vies immediata

  • Eliminato l’obbligo di comunicare mensilmente o trimestralmente tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro con paesi Black List
  • L’obbligo ora avrà solo cadenza annuale e sussisterà solo in caso di operazioni di importo superiore a 10.000 euro
  • Le nuove disposizioni si applicano già per le operazioni del 2014.
  • Immediata iscrizione all'archivio VIES - archivio dei soggetti abilitati ad effettuare acquisti intracomunitari -
  • cioè per acquistare dentro l’Unione Europea non si dovrà più attendere 30 giorni dalla richiesta della partita iva o dalla richiesta di iscrizione al Vies in un momento successivo all’inizio attività.

Lettere d’intento

 

  • dal 01.01.15
  • direttamente l’esportatore abituale presenterà la comunicazione telematica all’ Agenzia delle Entrate delle lettere d’intento che ha emesso

 

  • Il fornitore destinatario della lettera d’intento non dovrà più comunicare nulla!
  • potrà emettere fattura senza Iva dopo aver ricevuto la solita dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di trasmissione, di cui dovrà anche riscontrare l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • quindi i fornitori degli esportatori abituali potranno essere sanzionato solo per aver fatturato senza iva prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta.
  • Viene meno, evidentemente, la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati relativi alle lettere d’intento ricevute.

 

Spese Professionisti

  • dal 01.01.15
  • non vengono più considerati compensi in natura per il professionista le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente
  • per cui si esenta dall’addebito e successiva deduzione.

Società in Liquidazione e in Perdita Sistemica

  • Ai fini fiscali l’estinzione della Società Liquidata ha effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione al Registro Imprese
  • quindi sono sottoponibili ad accertamento fiscale, fino a cinque anni dopo la cancellazione
  • ovvero sarà più semplice per il fisco il recupero delle maggiori imposte accertate in capo ai soci e ai liquidatori.
  • Società in Perdita Sistemica - allungato da tre a cinque anni il tempo critico in cui una società può essere considerata in perdita sistemica.
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