Dichiarazione sulle Emissioni di Gas Fluorurati a Effetto Serra

Circolari 2013

Dichiarazione sulle Emissioni di Gas Fluorurati a Effetto Serra

Il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, “Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” (pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012, n. 93) ha stabilito che gli operatori di impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra: debbano tenere dei registri dell’impianto e debbano comunicare entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dal 2013) le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

 

Art. 15 – Registro dell’impianto

1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n.1516/2007.

2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro del Sistema’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.

3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 16 - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

 

Solo alla fine di maggio il sistema per la compilazione e trasmissione della dichiarazione è stato reso

accessibile al link:

www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

 

Sul sito è pubblicato anche un documento contenente le istruzioni utili per la compilazione e una pagina con risposte alle domande più frequenti. Nonostante il termine del 31 maggio sia scaduto, il sistema di compilazione rimarrà accessibile fino al 30 di giugno

Quest’anno la dichiarazione richiederà solamente inserimento delle parti:

  • anagrafiche
  • sede dell’installazione
  • tipo di apparecchiatura

Si evidenzia che per la compilazione non sono richiesti strumenti di firma digitale. E’ sufficiente accedere al sistema inserendo un nome e un cognome, una username un indirizzo mail e definendo una propria

password per l’accesso.

Ogni Impresa che si configura come “Operatore” dovrà quindi compilare l’anagrafica indicando la propria

ragione sociale e sede legale, con l’indicazione di un numero di telefono e di una e-mail di riferimento. Dovrà poi essere indicata la sede presso cui sono installate le apparecchiature oggetto della dichiarazione; infine, per ogni tipologia di apparecchiatura (tra “refrigerazione”, condizionamento d’aria”, “pompe di calore” e “sistemi fissi antincendio”) bisogna indicare il numero di apparecchiature presenti nella sede di installazione.

Il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato Operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

 

L “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione

e spegnimento);

  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Si riporta in allegato il chiarimento di Confindustria sulla definizione di operatore.

È pertanto necessario:

1. Verificare se sono installati in azienda degli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio

2. In caso positivo verificare se qualcuno di essi contenga più di 3 kg di gas (in molti casi i piccoli impianti di condizionamento hanno un contenuto di gas inferiore)

3. In caso positivo, verificare se il gas contenuto sia ad effetto serra (l’elenco dei gas soggetti è allegato (sono esclusi da questo regolamento i gas lesivi per l’ozono come l’R22)

4. Nel caso in cui sia vero anche il terzo punto stabilire se si è anche “operatori” del/degli l’impianto/i in questione (vedere il chiarimento fornito da Confindustria in allegato)

5. Procedere alla dichiarazione o far fare la dichiarazione al soggetto che è stato individuato come operatore dell’impianto.

Nel caso in cui le apparecchiature soggette al regolamento in questione non abbiano ancora un registro istituire il registro che deve contenere le seguenti informazioni:

 

  • nome, indirizzo, numero di telefono dell'operatore
  • informazioni sul la quantità e il tipo di gas fluorurati installati (se non sono indicate nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull'etichetta devono essere determinate da personale certificato)
  • quantità di gas fluorurati aggiunte
  • quantità di gas fluorurati recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di
  • smaltimento definitivo
  • individuazione della causa della perdita rilevata
  • identificazione della società o del tecnico che ha eseguito le attività
  • date e risultati dei controlli periodici delle perdite
  • date e risultati dei controlli del sistema di rilevamento delle perdite (se installato)
  • qualsiasi altra informazione pertinente

I controlli devono essere effettuati con cadenza:

  • annuale per impianti con contenuto gas > 3kg
  • semestrale se il contenuto è > 30 kg
  • trimestrale se il contenuto è > 300 kg

Se sono accertate delle perdite l’apparecchiatura deve essere riparata ed entro un mese dalla riparazione

deve essere nuovamente controllata per verificare che l’intervento sia stato efficace.

 

Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solo da imprese e personale iscritte al registro nazionale delle imprese certificate

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