...Anche il contratto a termine ha la sua “dignità”!

Circolari 2018

...anche il contratto a termine ha la sua “dignità”!
-norma vigente dal 14.07.18-


APPLICAZIONE


● Ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto;
● Ai rinnovi e proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.


APPOSIZIONE DEL TERMINE E DURATA MASSIMA


CONTRATTO A-CAUSALE:
● Massimo 12 mesi (attuali sono 36)


CONTRATTO CON CAUSALE:
● Massimo 24


CAUSALI AMMESSE

● Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze SOSTITUTIVE
di altri lavoratori
● Esigenze connesse ad INCREMENTI temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria


Quindi, fatto salvo diverse disposizioni CCNL, in caso di più contratti a termine con lo stesso datore
di lavoro, la durata totale NON PUÒ’ SUPERARE I 24 MESI, in caso di superamento di tale termine,
il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di superamento.


Per i contratti superiori a 12 giorni la forma è scritta, e il documento deve essere consegnato al
lavoratore entro 5 giorni.


Il contratto prorogato oltre i 12 mesi è possibile solo con causale.


Il rinnovo è possibile solo con causale.


La proroga è possibile senza causale entro i 12 mesi di durata.


DEFINIZIONI


Rinnovo: contratti a termine con soluzione di continuità e nel rispetto dello stop and go di 10 o 20
gg a seconda della durata del contratto iniziale.


Proroga: contratti a termine senza soluzione di continuità.


PROROGHE


Soltanto 4 (in luogo di 5) volte nell’arco dei 24 mesi.


ATTIVITÀ STAGIONALI


I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle causali.


TUTELE


L’impugnazione del contratto a termine può avvenire entro 180 dalla cessazione in luogo dei
precedenti 120 gg.


CONTRIBUZIONE


Aumenta l’importo a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine,
l’importo pari all’1,4% viene incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo
anche in caso di somministrazione.


SOMMINISTRAZIONE


In caso di assunzione a termine il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla
disciplina sul tempo determinato così come modificata con esclusione di:


● Disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato
● Diritto di precedenza

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