DAL 1 LUGLIO È VIETATO PAGARE LA RETRIBUZIONE IN CONTANTI
DAL 1 LUGLIO 2018 LE RETRIBUZIONI, I COMPENSI (O LORO ANTICIPI) NON POTRANNO ESSERE PIU’ CORRISPOSTE IN CONTANTI PENA L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE DA EURO 1.000,00 A EURO 5.000,00. (Se la retribuzione è superiore a 2.999,99 euro si applica la sanzione in materia di antiriciclaggio e la relativa sanzione amministrativa per il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 3.000,00, sarà da 3.000,00 a 50.000,00 euro).
LA FIRMA APPOSTA NELLA BUSTA PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.
MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE:
- BONIFICO BANCADFDFGRIO SUL CONTO IDENTIFICATO DAL CODICE IBAN INDICATO DAL LAVORATORE
- STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO
- PAGAMENTO IN CONTANTI PRESSO SPORTELLO BANCARIO O POSTALE DOVE IL DATORE ABBIA APERTO UN CONTO CORRENTE DI TESORERIA CON MANDATO DI PAGAMENTO
- EMISSIONE DI UN ASSEGNO CONSEGNATO DIRETTAMENTE AL LAVORATORE O, IN CASO DI SUO COMPROVATO IMPEDIMENTO, AD UN SUO DELEGATO (L’impedimento s’ intende comprovato quando il delegato, a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché non minore di 16 anni.)
IL DIVIETO IN ESAME S’INTENDE VIOLATO ANCHE QUANDO, NONOSTANTE L’UTILIZZO DEI PREDETTI SISTEMI:
- IL BONIFICO INOLTRATO VIENE REVOCATO
- L’ASSEGNO EMESSO VENGA ANNULLATO PRIMA DELL’INCASSO
SOGGETTI COINVOLTI:
- TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO (VI RIENTRANO TUTTE LE TIPOLOGIE)
- I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (EX ART 2222 C.C.)
- I CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI IN QUALSIASI FORMA DALLE COOPERATIVE CON I PROPRI SOCI
SOGGETTI ESCLUSI:
- RAPPORTI DI LAVORO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- DOMESTICO
- COMPENSI PER BORSE DI STUDIO
- TIROCINI
- RAPPORTI AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE