DAL 1 LUGLIO È VIETATO PAGARE LA RETRIBUZIONE IN CONTANTI

Circolari 2018

DAL 1 LUGLIO È VIETATO PAGARE LA RETRIBUZIONE IN CONTANTI

DAL 1 LUGLIO 2018 LE RETRIBUZIONI, I COMPENSI (O LORO ANTICIPI) NON POTRANNO ESSERE PIU’ CORRISPOSTE IN CONTANTI PENA L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE DA EURO 1.000,00 A EURO 5.000,00. (Se la retribuzione è superiore a 2.999,99 euro  si applica la sanzione in materia di antiriciclaggio e la relativa sanzione amministrativa per il divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 3.000,00, sarà da 3.000,00 a 50.000,00 euro).

LA FIRMA APPOSTA NELLA BUSTA PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.

MODALITÀ  DI PAGAMENTO AMMESSE:

  1. BONIFICO BANCADFDFGRIO SUL CONTO IDENTIFICATO DAL CODICE IBAN INDICATO DAL LAVORATORE
  2. STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO
  3. PAGAMENTO IN CONTANTI PRESSO SPORTELLO BANCARIO O POSTALE DOVE IL DATORE ABBIA APERTO UN CONTO CORRENTE DI TESORERIA CON MANDATO DI PAGAMENTO
  4. EMISSIONE DI UN ASSEGNO CONSEGNATO DIRETTAMENTE AL LAVORATORE O, IN CASO DI SUO COMPROVATO IMPEDIMENTO, AD UN SUO DELEGATO (L’impedimento  s’ intende comprovato quando il delegato, a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché non minore di 16 anni.)

IL DIVIETO IN ESAME S’INTENDE VIOLATO ANCHE QUANDO, NONOSTANTE L’UTILIZZO DEI PREDETTI SISTEMI:

  • IL BONIFICO INOLTRATO VIENE REVOCATO
  • L’ASSEGNO EMESSO VENGA ANNULLATO PRIMA DELL’INCASSO

SOGGETTI COINVOLTI:

  • TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO (VI RIENTRANO TUTTE LE TIPOLOGIE)
  • I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (EX ART 2222 C.C.)
  • I CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI IN QUALSIASI FORMA DALLE COOPERATIVE CON I PROPRI SOCI

SOGGETTI ESCLUSI:

    • RAPPORTI DI LAVORO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

  • DOMESTICO

 

  • COMPENSI PER BORSE DI STUDIO
  • TIROCINI
  • RAPPORTI AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE
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