Proroga IPER AMMORTAMENTO 250%

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l’aggiunta delle seguenti voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Per informazioni Studio Tributario Bracciali 0575 842427

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