L’OBBLIGO DI ADDEBITARE DAL 2018 AI CLIENTI LE BORSE / SACCHETTI DI PLASTICA

Come noto, a decorrere dall’1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto “omaggiare” le borse / sacchetti ai propri clienti (Art. 9-bis, DL n. 91/2017)

L’addebito al cliente dell’importo deciso dal commerciante:

  •    va indicato nello scontrino;
  •    va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la “ventilazione” del corrispettivo.

Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.

A seguito delle novità sopra accennate, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più omaggiare le borse / sacchetti utilizzate dai clienti:

  • quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.); 
  • per il trasporto della merce acquistata.

L’obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.per il trasporto della merce acquistata.

Per tali borse è quindi richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03).

La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.

A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante, ossia il fatto che l’IVA a debito sia determinata tramite la c.d “ventilazione” ovvero il c.d. “scorporo”.

 

Soggetti che applicano la ventilazione

Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. ventilazione” di cui all’art. 24, comma 3, DPR n. 633/72 l’ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” del periodo di riferimento.

 

Soggetti che utilizzano lo scorporo

Per i soggetti che non applicano la “ventilazione” l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22%

 

Merita segnalare la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato

distintamente” sullo scontrino. 

Per Info 0575 842427 Gian Luca 

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