Nuovi Obblighi invii Spesometri semestrali e Liquidazioni IVA trimestrali

Circolari 2017

A seguito dei nuovi adempimenti fiscali introdotti, lo Studio raccomanda la massima puntualità nella consegna dei vostri documenti contabili, al fine di evitare di farvi pagare onerose sanzioni.

Quali nuove scadenze a carico delle imprese ha introdotto il D.l. n. 193 del 22 ottobre 2016?

 

  • Invio LIQUIDAZIONI IVA trimestrale

 

È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Quindi per il Primo Trimestre 2017 la scadenza sarà il 31 Maggio 2017.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfettari).

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

  • Invio SPESOMETRO semestrale

 

È confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio semestrale dei dati di tutte le  fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione.

L’invio (telematico) dello spesometro per l’anno 2017 andrà fatto:

  • entro il 18 Settembre 2017 per il Primo Semestre 2017
  • entro il 28 Febbraio 2018 per il Secondo Semestre 2017

L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile / aliquota applicata / imposta;
  • tipologia dell’operazione.

In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

 

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