Equitalia ROTTAMAZIONE CARTELLE , entro il 31 marzo 2017 va presentata la domanda

Circolari 2017

Equitalia ROTTAMAZIONE CARTELLE ,

entro il 31 marzo 2017 va presentata la domanda

  • COSA SI ROTTAMA?

La Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, in vigore dal 3 dicembre, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Se si hanno rateizzazioni in essere, è possibile decidere di rottamare anche una sola cartella o un solo tributo. Quello che non viene richiesto nella rottamazione, continuerà ad essere pagato con le rate della rateizzazione in essere, che verrà ricalcolata togliendo gli importi rottamati.

 

  • COME SI PAGANO LE SOMME ROTTAMATE?

 

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

 

  • COME PRESENTARE LA DOMANDA?

 

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente entro il 31 marzo 2017:

  1. presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
  2. alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

 

  • REQUISITI PER ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE

 

I debiti erariali devono essere notificati da Equitalia dal 2000 al 31 dicembre 2016.

Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.

Se si hanno rateizzazioni precedenti, devi aver pagato regolarmente i bollettini che scadevano dal 01 ottobre al 31 dicembre 2016.

Se la domanda di rottamazione, riguarda la totalità delle cartelle comprese nella rateizzazione, i bollettini che scadono successivamente alla presentazione della domanda di rottamazione, non vanno pagati.

Si comincerà a pagare con il nuovo piano “rottamato” delle sanzioni, a partire da luglio 2017.

Se la domanda di rottamazione invece riguarda solo una parte delle cartelle comprese nella rateizzazione, per le cartelle di cui non si richiede la rottamazione, sembra che vada ripresentata, assieme alla domanda di rottamazione, anche un nuova domanda di rateizzazione, in modo tale che Equitalia riemetta un nuovo piano di rateizzazione al netto delle somme oggetto di rottamazione. Su questo punto siamo in attesa di chiarimenti.

 

  • CHI HA UN CONTENZIOSO CON EQUITALIA, PUO’ RICHIEDERE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

 

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

 

  • COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA O SI PAGA IN RITARDO UNA RATA DEL PIANO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA?

 

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

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