Fattura Elettronica Tra Aziende e Nuovi Obblighi invii Spesometri e Liquidazioni IVA trimestrali
Adesione al regime D.Lgs. 127/2015
sulla fatturazione elettronica tra Aziende
A seguito delle recenti disposizioni e dello scenario fiscale che si sta delineando per l’anno 2017, si prospettano rilevanti benefici per tutti gli operatori che aderiranno al regime del D.Lgs. 127/2015 della fatturazione elettronica tra Aziende.
Tale regime permette di utilizzare il Sistema di Interscambio per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture (obblighi previsti anche dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, vedi sotto) e prevede la possibilità (non l’obbligo) di inviare e ricevere fatture elettroniche tra Privati, sempre mediante il Sistema di Interscambio.
Aderendo a questo regime è possibile beneficiare di importanti incentivi quali:
- riduzione di due anni dei termini di accertamento per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti;
- priorità di accesso ai rimborsi IVA;
- sgravio dagli obblighi di comunicazione tra i quali quelli relativi ad acquisti intracomunitari di beni e servizi, contratti di leasing, locazione e noleggio, acquisti di beni da San Marino;
- riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, con abolizione degli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute e di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e della garanzia previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 per i rimborsi.
Il provvedimento del 1° dicembre dell’Agenzia delle Entrate ha fissato il termine di scadenza per l’adesione al regime D.Lgs. 127/2015 al 31 marzo 2017; le modalità devono ancora essere pubblicate.
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Quali nuovi obblighi a carico delle imprese ha introdotto il D.l. n. 193 del 22 ottobre 2016?
- Invio SPESOMETRO trimestrale
È confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5).
In sede di conversione è stato previsto che:
- l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9;
- l’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017.
L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:
- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell’operazione.
Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi” tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, sel’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
- Invio LIQUIDAZIONI IVA trimestrale
È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).
L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfettari).
Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.
- CREDITO D’IMPOSTA per l’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
È confermata la previsione contenuta nel nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 che prevede, l’attribuzione di un credito d’imposta (“una sola volta”) finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale.
Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000.
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l’utilizzo.
Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a € 50.
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