Credito di Imposta per Attivitą di Ricerca e Sviluppo

Circolari 2016

Credito di Imposta per Attività di Ricerca e Sviluppo

 

SOGGETTI BENEFICIARI -> tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di R&S.

PERIODO APPLICATIVO -> a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.14 e fino a quello in corso al 31.12.19.

LA RICERCA AGEVOLABILE -> Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di R&S:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale finalità  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti, processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale;
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  può trattarsi  anche  di  altre  attività  destinate  alla   definizione concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attività   possono comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra documentazione,  purché  non  siano  destinati  a  uso  commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per  poterlo  usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non  si  considerano  attività  di  R&S  le modifiche ordinarie o  periodiche  apportate  a prodotti,  linee  di produzione, processi di  fabbricazione,  servizi  esistenti  e  altre operazioni  in  corso, anche  quando  tali  modifiche  rappresentino miglioramenti.

 

SPESE AMMISSIBILI -> le tipologie di spesa agevolabili sono 4:

  1. PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO impiegato nelle attività di R&S, in possesso di un titolo di Dottore di Ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso Università italiana o estera oppure in possesso di Laurea Magistrale in discipline  di ambito tecnico o scientifico (classificazione UNESCO Isced). Sia costi per personale dipendente dell’impresa (ESCLUSO personale con mansioni amministrative, contabili e  commerciali) sia personale  in rapporto di collaborazione.
  2. QUOTE DI AMMORTAMENTO delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.  Costo unitario superiore a € 2.000 (iva esclusa) e acquisiti a titolo di proprietà o utilizzo. Sono eleggibili al credito di imposta le quote di ammortamento dei beni , non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall’impresa per svolgere una delle attività ammissibili sopra elencate.
  3. SPESE RELATIVE A CONTRATTI DI RICERCA stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese start-up innovative.
  4. COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Rientrano in questa tipologia i costi sostenuti per il personale “non altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili (es. personale “tecnico” non in possesso dei titoli richiesti), agevolabili nell’ambito delle competenze tecniche e privative industriali.

DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE -> Credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.15.  Per le spese relative alle lettere a e c, indicate in precedenza, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese medesime.

Inoltre il credito di imposta è riconosciuto “fino ad un importo massimo annuale di € 5.000.000 per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S almeno pari a € 30.000.”

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA ->  il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi. E’ utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti ed è stata determinata la spesa incrementale.

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