IMU E TASI RIDOTTE AL 50% per Immobili concessi ad USO GRATUITO tra parenti di primo grado

Circolari 2016

IMU E TASI RIDOTTE AL 50% per Immobili concessi ad USO GRATUITO tra parenti di primo grado

Registrare il COMODATO è FONDAMENTALE !

Dal 2016 la base imponibile IMU è ridotta al 50 % per:

  • gli immobili non di lusso ( escluso quindi categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
  • concessi in USO GRATUITO a
  • parenti in linea retta entro in primo grado (dal padre al figlio o viceversa)
  • che la utilizzano come PRIMA CASA

 

Condizioni:

 

1.  presenza di un contratto di COMODATO

 

Definizione : "Il COMODATO è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa, mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.  Il comodato è essenzialmente gratuito."

 

COMODANTE è chi il bene in comodato

COMODATARIO  è chi riceve il bene in comodato

 

  • Il contratto di comodato deve essere registrato.

     La registrazione deve essere effettuata con il Mod. 69 presso l’Agenzia delle Entrate.

La norma prevede che il comodato possa essere stipulato in:

→ forma verbale: è richiesta espressamente la registrazione del contratto di comodato per avere l’agevolazione. Anche in questo caso, tale adempimento deve essere effettuato esclusivamente presentanto il Mod. 69 in duplice copia. Nella casella " Tipologia dell'atto" deve essere riportata la seguente dicitura: "Contratto verbale di comodato" .

I contratti verbali già in essere alla data del 1° gennaio 2016 possono fruire dell'agevolazione per l'intera annualità 2016, purchè gli stessi vengano effettivamente registrati pagando l’imposta di registro di 200,00€ .

 

NON è previsto un limite temporale per effettuare tale registrazione ma è consigliabile provvedervi al più presto e comunque prima del pagamento del primo acconto IMU 2016.

 

→  forma scritta: comporta, oltre al pagamento dell'imposta di bollo, anche il versamento dell'imposta di registro pari ad € 200,00.

Al fine di beneficiare della riduzione IMU per l'intera annualità 2016 per i contratti di comodato in forma scritta è necessario:

  1. aver stipulato l'atto entro lo scorso 16 gennaio 2016.
  2. aver provveduto alla sua registrazione entro il 5 febbraio 2016, ossia entro 20 giorni dalla data di stipula dell'atto.

 

ATTENZIONE : In caso di mancata registrazione entro il 5 febbraio 2016, è possibile beneficiare comunque della riduzione dell’ IMU per tutto il 2016 regolarizzando la tardiva registrazione del contratto di comodato e il tardivo versamento dell’imposta di registro dovuta tramite un ravvedimento operoso.

 

ESEMPIO

Contratto di comodato verbale stipulato tra padre e figlio in data 1° maggio 2014.
Il comodante provvede a registrare il contratto in data 20 marzo 2016; la riduzione al 50% della base imponibile riguarda tutta l’annualità 2016 in quanto il contratto è stato registrato e la data di conclusione del contratto verbale è antecedente al 1° gennaio 2016.



2.  il proprietario:

- deve risiedere anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile dato in comodato

- non può possedere altri immobili ad uso abitativo, oltre alla sua abitazione principale e a quella data in comodato.

 

Il possesso di un altro immobile che NON sia destinato ad uso abitativo ( ad esempio fabbricati agricoli o negozi) NON impedisce il riconoscimento dell'agevolazione



N.B: il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti presentando la dichiarazione IMU al Comune entro Giugno 2017.



ESEMPI

 

  • Un contribuente possiede due immobili entrambi nel Comune di Firenze.
    Il primo è adibito ad abitazione principale del contribuente, il secondo è dato in uso gratuito al figlio che vi ha posto la residenza.
    Poiché i due immobili sono ubicati nello stesso Comune e risultano verificate le altre condizioni, al contribuente spetta l’agevolazione IMU prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

 

 

 

  • Un contribuente possiede due immobili entrambi nel Comune di Firenze e un terzo immobile nel Comune di Cagliari. Il primo è adibito ad abitazione principale del contribuente, il secondo è dato in uso gratuito al figlio che vi ha posto la residenza il terzo è a disposizione.
    Sebbene il contribuente possieda due immobili ubicati nello stesso Comune, in questo caso l’agevolazione IMU non spetta in quanto il contribuente possiede anche un terzo immobile ubicato nel territorio dello Stato.

 

 

DETERMINAZIONE QUOTE IMU E TASI:

 

  • Il comodatario (es. il figlio) è considerato soggetto esente da TASI e IMU.
  • il comodante pagherà:
    • l’IMU tenendo conto della riduzione al 50 % della base imponibile;
    • la TASI, con la stessa riduzione al 50 % della base imponibile (poichè la TASI si calcola sulla stessa base imponibile dell’IMU), nella percentuale che è stata stabilita dal Comune (dal 70% al 90%).

Se il Comune non ha deliberato nulla in merito, la percentuale di TASI dovuta dal proprietario  è nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo dovuto.



ESEMPIO:

Dal 2015 il signor Rossi ha concesso in comodato al figlio l’appartamento in suo possesso, sito nella stessa città in cui è residente. Oltre a detto appartamento, il sig. Rossi possiede solamente la sua abitazione principale. La ripartizione stabilita dal Comune è pari al 70%, per il possessore (padre) e al 30%, per il detentore (figlio).
Per il:  2015, erano soggetti passivi TASI sia il figlio (comodatario) che il sig. Rossi (padre). La TASI era dovuta da ciascun contribuente nella misura del:
– 30%, per l’occupante;
– 70%, per il proprietario;

L’ IMU nel 2015 è stata pagata dal padre sul 100 % dell’imponibile


Per il 2016, l’unico soggetto passivo TASI rimane il proprietario, ossia il padre. La quota a carico del proprietario è determinata dal regolamento comunale 2015 nella misura del 70%. Infatti, per il comodatario (figlio) è prevista l’esenzione dalla TASI, in quanto l’immobile in cui risiede risulta essere la sua abitazione principale.
Nel caso di specie, inoltre, la TASI dovuta dal sig. Rossi (70%) è calcolata sulla base imponibile ridotta al 50%.

L’ IMU nel 2016 verrà pagata solo dal padre sul 50 % dell’imponibile.

 

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