IMPIANTISTI e EDILI : IVA o Reverse Charge?

Circolari 2016

IMPIANTISTI e EDILI : IVA o Reverse Charge?

  • dal 01.01.15
  • per le fatture emesse a imprese, professionisti e studi associati e simili
  • relativi a servizi di di pulizia, di demolizione di installazione di impianti e di completamento
  • vanno fatte senza addebitare l 'IVA al cliente ai sensi del art. 17 comma 6 lettera a) ter DPR 633/72.

 

FAQ Domande Frequenti

 

  • Ambito soggettivo _  a CHI va applicato?

 

      1. solo in caso di B2B Business to Business : imprese, professionisti, studi associati e simili

 

  • NO per fatture a privati e condomini

 

    1. SI ad Enti Pubblici per attività commerciali
    2. NO Enti Pubblici se attività istituzionale ( prevale lo Split Payment)
    3. SI per fatture a clienti Minimi e Nuovi Forfettari (attenzione! Questi soggetti qualora ricevano una fattura senza IVA con il reverse devono comunicarla prontamente allo Studio, per procedere al versamento dell’IVA il mese successivo! )
    4. NO se chi emette la fattura è un soggetto MINIMO o NUOVO FORFETTARIO
    5. prevale rispetto alle lettere d’intento, ovvero se un vostro cliente vi ha emesso la lettera d’intento ma voi dovete fatturargli un servizio che rientra nei nuovi casi di reverse, dovete fatturargli con l’indicazione del reverse (art.17 comma 6  ) e NON con l’indicazione della lettera d’intento (art. 8 comma 1 lett.c )
    6. è diverso dal già noto subappalto in edilizia, in questo caso non serve il contratto di subappalto
  1. Ambito oggettivo _ Per quali SERVIZI va applicato?
    1. per tutte le attività comprese nei codici ATECO 2007 di questa tabella:
    1. la circolare specifica che nella categoria di installazione di impianti va applicato il Reverse anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alle riparazioni
    2. non importa che nella nostra Visura Camerale siano riportate le attività sopra elencate, ma va valutato se dal punto di vista oggettivo l’attività che stiamo fatturando rientra nelle attività di cui alla tabella sopra (e dettagliata sotto).

 

  • NO per le forniture di beni con posa in opera, ovvero quando la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

 

 

Dettaglio delle attività comprese nei codici ATECO interessati

Pulizie

  • 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
  • 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Demolizione

  • 43.11.00 Demolizione

Installazione di impianti relativi ad edifici

  • 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
  • 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
  • 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
  • 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
  • 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

Completamento di edifici

43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”

 

    1. Ambito oggettivo _ cosa si intende per EDIFICI ?
      1. devono riguardare EDIFICI sulla circolare si specifica che si intende:

 

  • un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti OVVERO
  • edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome QUINDI
  • SI anche a edifici in corso di costruzione

 

      1. NO a  terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.)
    1. NO a prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo
    2. NO a prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.

 

  1. Ambito oggettivo _ FAQ IMPIANTI
  1. L’acquisto e l’installazione della caldaia rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile?

Nel caso in cui ad effettuare l’installazione della stessa sia il soggetto che svolge l’attività di produzione e/o commercio di caldaie l’operazione è da ricondurre alle operazioni di cessione (esclusa dall’inversione contabile e quindi soggetta a IVA), essendo la posa della caldaia un aspetto accessorio alla cessione del bene, ricordando che eventuali semplici adattamenti e personalizzazioni non modificano la natura dell’operazione.

Nel caso di cessione e installazione dell’impianto di riscaldamento effettuata da un soggetto diverso dal produttore l’operazione non configura una cessione di beni con posa in opera poiché, in linea con quanto considerato nel caso precedente e con la R.M. 5.7.76 n. 360009, l’effettuazione dell’installazione da parte di un soggetto diverso rispetto al soggetto produttore dell’impianto – e da quest’ultimo incaricato – rende possibile considerare l’installazione come prestazione autonoma (non accessoria), riconducibile al codice ATECO 43.22.01 (“Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento”). La singola prestazione sarà dunque assoggettata a reverse charge.

  1. La manutenzione della caldaia rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile? E la sostituzione della pompa di calore della caldaia ?

Le ipotesi sono riconducibili alle ipotesi “classiche” della manutenzione e di conseguenza riconducibili all’ipotesi di applicazione dell’inversione contabile nel caso in cui il soggetto fruitore del servizio sia un soggetto passivo d’imposta. Si ritiene possa rientrare in tale ipotesi anche la sostituzione della pompa di calore, in quanto qualificabile come manutenzione, ossia mantenimento in efficienza dell’impianto costituente parte integrante dell’edificio e quindi, riconducibile a tale concetto.

  1. La pulizia periodica e il controllo dei fumi della caldaia rientrano tra le nuove ipotesi di inversione contabile?

La pulizia delle caldaie o impianti similari rientra nella manutenzione, contraddistinta dal codice Ateco riconducibile al gruppo 43.2. Si fa presente che con la R.M. 15/E/2013 dell’Agenzia delle entrate, è stata definita come manutenzione ordinaria anche la revisione periodica obbligatoria degli impianti nonché il controllo dei fumi.

Di conseguenza, se tali prestazioni sono effettuate nell’ambito di un edificio, sono assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge, a condizione che siano effettuate nei confronti di un qualunque soggetto passivo IVA.

  1. Il collaudo dell’impianto di riscaldamento rientra tra le nuove ipotesi di inversione contabile?

Le prestazioni di collaudo dell’impianto di riscaldamento sono escluse dal reverse charge, in quanto individuabili nel codice ATECO 71.20.10, codice non individuato tra le nuove operazioni di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972.

  1. L’Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è REVERSE o IVA?

Conformemente a quanto contenuto nel DM 22.1.2008, n. 37/2008, l’Agenzia precisa ora che qualora gli impianti siano posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio è necessario “valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionate all’esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche”.

Qualora l’impianto sia funzionale o servente all’edificio, va applicato il reverse charge ancorché parte dello stesso sia posizionato all’esterno dell’edificio.

A titolo esemplificativo sono proposte le seguenti fattispecie riconducibili al reverse charge:

  • impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad esempio, telecamera) devono essere collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici;
  • impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio;
  • impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. L’impianto, complessivamente considerato, è unico e relativo all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno;
  • impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazione esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria.

 

  1. L’Installazione di impianti FOTOVOLTAICI è REVERSE o IVA?

Rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge di cui alla citata lett. a-ter):

  • l’attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) di impianti fotovoltaici “integrati” o “semi-integrati” agli edifici (ad esempio, qualora siano posizionati sul tetto dell’edificio);
  • l’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, ancorché posizionati all’esterno dell’edificio, funzionali / serventi allo stesso

 

  1. L’Installazione e manutenzione di impianti ANTINCENDIO è REVERSE o IVA?

L’installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio, se effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA e se relative ad edifici, sono assoggettate al reverse charge in quanto rientranti nelle attività di cui al codice attività 43.22.03 “installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)”.

Ribadendo quanto affermato nella Risoluzione 16.6.2008, n. 245/E, l’Agenzia precisa ora che la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere, va assoggettata al reverse charge solo nel caso in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di unimpianto complesso installato su un immobile e la manutenzione si inserisca nel quadro

della manutenzione dell’intero impianto.

  1. La sostituzione delle componenti di un impianto è REVERSE o IVA?

Nel caso in cui la volontà delle parti sia rivolta alla riparazione e / o ammodernamento degli

impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate / obsolete, e non alla mera fornitura di beni, le attività di cui sopra sono assoggettate al reverse charge, purché tali servizi siano relativi ad edifici.

Il reverse charge è applicabile qualora l’interesse delle parti sia diretto al conseguimento di una prestazione complessa diretta al mantenimento in funzione dell’impianto installato (prevalendo la causa del fare sul dare). L’Agenzia precisa che “a maggior ragione, va applicato il reverse charge nel caso in cui gli interventi siano tali da configurare un «nuovo impianto», trattandosi, in concreto, di servizi di installazione”.

  1. I Diritti fissi di chiamata e interventi di manutenzione con canone di abbonamento è REVERSE o IVA?

Nel caso in cui nell’ambito di un intervento di manutenzione su impianti sia addebitato il diritto di chiamata, l’Agenzia precisa che ancorché non si renda necessario un vero e proprio intervento di manutenzione, la “mera verifica” dell’impianto costituisce una modalità di manutenzione “in quanto viene comunque posta in essere un’attività di controllo da parte di un tecnico”. Di conseguenza il diritto di chiamata va assoggettato a reverse charge.

Conformemente a quanto sopra, l’Agenzia precisa che vanno assoggettate a reverse charge

anche le manutenzioni, derivanti da contratti che prevedono la corresponsione di canoni di

abbonamento periodici, ancorché non materialmente eseguite.



  1. Ambito oggettivo _ FAQ Lavori di COMPLETAMENTO EDIFICI
  1. Quando va applicato il vecchio REVERSE per SUBAPPALTO e quando il nuovo REVERSE per servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento?

Ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, dal 2007 alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile è applicabile il reverse charge.

Il meccanismo in esame trova quindi applicazione al ricorrere dei seguenti presupposti:

  • presenza di un contratto di subappalto;
  • prestazione di servizi nell’ambito del settore edile;
  • in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio

il “settore edile” va identificato nell’attività di costruzione, individuata sulla base della Sezione F della Tabella ATECOFIN 2004 e deve essere riportato nelle attività della visura camerale.

Invece sempre l’art. 17 comma 6 ma lettera a-TER introduce il reverse charge in presenza di una prestazione:

• di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento;

• resa su edifici.

In questi casi non serve:

  • il contratto di subappalto
  • la presenza o meno nella visura camerale dell’attività di demolizione, di installazione di impianti e di completamento

Così, ad esempio:

  • Prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un’impresa di costruzioni, in virtù di un contratto d’appalto → Reverse charge di cui alla lett. a-ter)
  • Costruzione di un edificio → Reverse charge di cui alla lett. a) solo per prestazioni in subappalto rese nei confronti dell’appaltatore

Di seguito si propone una tabella di raccordo dell’applicazione del reverse charge in edilizia in base al codice attività del contribuente. Il riferimento al “subappalto” identifica la fattispecie di cui alla lett. a) mentre la dicitura “sempre” identifica l’ipotesi di applicazione della lett. a-ter).



  1. Ambito oggettivo _ Se in unica fattura ci sono servizi che rientrano in codici ATECO diversi?
    1. Inizialmente la circolare dice di dividere le fattura assoggettando a reverse ciò che rientra nelle tabelle sopra, e ad IVA ciò che non ci rientra
    2. poi però riporta quanto sotto in cui sembra invece privilegiare l’applicazione dell’IVA nonostante in molti altri punti della circolare ribadisce l’intento anti evasione della norma e la preferenza di applicazione del reverse.

Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In una logica di semplificazione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.

 

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