NOVITÀ nel mondo del LAVORO dalla LEGGE DI STABILITA’
Prorogati gli SGRAVI CONTRIBUTI per ASSUNZIONI a tempo INDETERMINATO
- Per le Nuove assunzioni a tempo indeterminato
- stipulate dall’1.1.16 al 31.12.16
- esonero nella misura del 40 % dal pagamento dei contributi previdenziali (escluso Inail) a carico dei datori di lavoro
- nel limite massimo di € 3.250 annui.
- Non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.
L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:
- che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- per i quali lo sgravio in esame ovvero quello previsto dall’art. 1, comma 118, Finanziaria 2015 per le assunzioni 2015 siano già stati usufruiti relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo per nuove assunzioni, anche in agricoltura, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Detassati i PREMI incremento PRODUTTIVITA’
È “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:
- su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000;
- salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.
Come previsto in sede di approvazione, un apposito DM definirà i criteri di misurazione degli incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione nonché le ulteriori modalità attuative.
Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, non concorrono, entro i predetti limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate
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