SANZIONI TRIBUTARIE RIDOTTE

Circolari 2016

SANZIONI TRIBUTARIE RIDOTTE

È prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015.

Principali novità:

  • revisione al sistema dei reati penali che prevede, in alcune ipotesi, una “depenalizzazione” delle fattispecie meno rilevanti: a titolo esemplificativo, la nuova formulazione dell’omesso versamento IVA punisce solamente le fattispecie che interessano almeno 250.000,00 euro di imposta evasa,  nell’ipotesi di omesso versamento delle ritenute ai dipendenti e simili, l’aumento della soglia di rilevanza da 50.000,00 a 150.000,00 euro, che dovrà essere calcolata sulla base di quanto certificato ai lavoratori o esposto in dichiarazione annuale. Viene modificato, inoltre, il presupposto per l’applicazione della fattispecie: l’articolo 10 bis, dal 22.10.2015, non si riferisce solamente alle ritenute certificate ma anche a quelle comunque dovute

 

  • Per quanto concerne il contenzioso tributario si segnala un potenziamento, delle procedure conciliative: oltre ad una maggiore riduzione delle sanzioni per le ipotesi di reclamo e mediazione, i contribuenti potranno trovare un’accordo col fisco anche in corso del secondo grado di giudizio (con riduzione delle sanzioni al 50%).

 

  • Le somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle Entrate possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali (ad oggi 6) di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
  • in caso di rateazione di somme richieste a seguito di controllo formale e automatico o di somme dovute per accertamento con adesione  viene esclusa la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, oppure tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. Per le sole rate successive (e quindi non per la prima) non si decade dalla rateizzazione anche se se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
  • i contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione con Equitalia, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31.05.2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all’ufficio competente (Equitalia)  affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati.Lo stesso ufficio:
    • ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione;
    • verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
    • Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
    • A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
  • in caso di ravvedimento spontaneo da parte del contribuente la sanzione viene ridotta del 50 % se il pagamento viene fatto entro 90 gg dalla scadenza del tributo non versato.
  • In sede di approvazione è stato disposto a favore di imprese  lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 della possibilità, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:
    • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali  maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. L’individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è demandata ad un apposito Decreto.

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