FATTURE NON RISCOSSE revisionata la disciplina per il recupero dell’ IVA

Circolari 2016

FATTURE NON RISCOSSE revisionata la disciplina per il recupero dell’ IVA

Dal 2016 la nota di credito per il recupero dell’IVA può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese.

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

  • alla data della sentenza dichiarativa di fallimento
  • alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo
  • alla data del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In capo all’acquirente non sussiste l’obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

  • in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare;
  • in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  • qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità

In caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).

Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito “non si estende” alle cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni” (nuovo comma 9).

Le novità sopra esaminate sono applicabili:

• con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;

• con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

 

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