NOVITÀ’ per LE IMPRESE dalla LEGGE DI STABILITA’
Esteso l’OBBLIGO di PAGAMENTI tramite BANCOMAT E CARTE DI CREDITO
- L’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita e servizi è stato esteso alle carte di credito
- ed opera a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).
- Il predetto obbligo può essere disatteso in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.
- Merita sottolineare che con un apposito DM saranno fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.
RINVIO aumento aliquote IVA
È confermato il rinvio dell’aumento dell’IVA contenuto nel comma 718, Finanziaria 2015, prevedendo:
- l’aumento al 13% dell’aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;
- l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e del 25% dal 2018 (in luogo del 25,5%) dell’aliquota IVA del 22%.
SRL dal 2017 Ires RIDOTTA al 24 %
- A decorrere dall’1.1.2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016,
- l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%)
- conseguentemente è fissata all’1,20% la misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società
AGRICOLI dal 2016 ESENTI Irap
- A decorrere dall’1.1.2016, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015,
- sono ESENTI IRAP gli esercenti attività agricole ex art.32 TUIR
- si evidenzia che resta ferma la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria
ESENZIONE IRAP MEDICI OSPEDALIERI
Ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che:
- hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno delle stesse;
- percepiscono per l’attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.
Ai fini della sussistenza del predetto requisito sono in ogni caso irrilevanti l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta.
L’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.
OPERAZIONI CON STATI BLACK LIST
È disposta l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che prevede(va) l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni e servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.
Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA
È consentito alle società di persone e di capitali di assegnare o cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.
- L’assegnazione o cessione va effettuata entro il 30.9.2016
- a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30.9.2015i
- è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% calcolata sulla differenza tra:
- il valore dei beni assegnati;
- il costo fiscalmente riconosciuto.
- Per le assegnazioni o cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
In sede di approvazione è stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.L’agevolazione:
- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015;
- ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016;
- richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%.
- L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.