REGIME FORFETTARIO Aumenta il limite dei ricavi per accerdervi

Circolari 2016

REGIME FORFETTARIO Aumenta il limite dei ricavi per accerdervi

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), introdotto nel 2015 sono apportate le seguenti modifiche.

Condizioni di accesso

L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:

  • i ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
  •  siano state sostenute spese non superiori ad € 5.000 lordi per:
    • lavoro accessorio;
    • dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
    • compensi ad associati in partecipazione;
    • prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46
  • Tra le condizioni per poter fruire del regime forfetario di cui all’art. 1, c. 54 L. 190/2014, previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, non è più richiesto che i redditi conseguiti nell’anno precedente nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • Tuttavia, non possono avvalersi del regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Determinazione del reddito

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Gruppo di settore

Codice attività ATECO 2007

Limite ricavi / compensi 2015

Nuovo limite ricavi 2016

Coefficiente redditività

Industrie alimentari e delle bevande

(10 – 11)

35.000

45.000 

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

50.000 

40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40.000 

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

20.000

30.000 

54%

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

15.000

25.000 

86%

Intermediari del commercio

46.1

15.000

25.000 

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 – 56)

40.000

50.000 

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000

30.000 

78%

Altre attività economiche

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

20.000

30.000 

67%

 

Caratteristiche del nuovo regime

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

  • sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA ( salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge)
  • non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
  • non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette.
  • sono tenuti comunque alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • non sono soggetti agli studi di settore / parametri.
  • sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.

 

Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali versati, è soggetto ad un’imposta, pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per i primi 5 anni, fruiscono dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%

(per il 2015 invece era previsto che per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi il reddito, determinato come sopra evidenziato, è ridotto di ⅓)

A condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.

Forfettari “start up” dal 2015

Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

 

Durata del regime

Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Nuovo regime agevolato contributivo

  • Dal 2016 per i forfettari artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS c’è il ritorno dei “contributi minimi” con una riduzione del 35 %.
  • Per il periodo d’imposta 2015 (Modello Unico 2016), i soggetti che operano nel regime forfettario e aderenti al regime contributivo agevolato determinano i contributi (saldo e acconto) sulla base del solo reddito “forfettario” applicando l’aliquota contributiva prevista dalla gestione commercianti o artigiani ed eseguono i versamenti alle stesse scadenze previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
  • La legge di stabilità 2016, invece, interviene sul punto sostituendo il predetto comma 77 della legge di stabilità 2015 con il seguente: “Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”.
  • In pratica, in luogo dell’esonero dal minimale viene, invece, prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.
  • Stando al tenore letterale della norma, quindi, dal 2016 dovrebbero ritornare anche per artigiani e commercianti che operano nel forfettario, le normali scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%), per poi liquidare in sede di Modello UNICO 2017 la parte di contributi sull’eventuale reddito eccedente il minimale.
  • Quanto appena esposto è una personale interpretazione della norma in questione che pertanto potrebbe trovare conferma o smentita in successivi chiarimenti dell’INPS.
  • Come per il regime forfettario del 2015, anche per il nuovo del 2016, poiché la legge di stabilità nulla cambia al riguardo, al fine di godere dell’agevolazione contributiva occorre che il contribuente invii apposita comunicazione all’INPS (che come anticipato per lo scorso anno andava inviata entro il 28 febbraio).
  • Si attende ad ogni modo la Circolare INPS di inizio 2016 in cui saranno comunicati i nuovi minimali e le nuove aliquote contributive 2016 ed eventuali altre disposizioni alla luce anche di quanto nuovo previsto per il regime forfettario.
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