IMMOBILI, via la TASI sulla prima CASA, IMU al 50 % su CASE in COMODATO AI PARENTI e tutte le novità dalla LEGGE DI STABILITA’
IMMOBILI, via la TASI sulla prima CASA, IMU al 50 % su CASE in COMODATO AI PARENTI e tutte le novità dalla LEGGE DI STABILITA’
TASI esclusa la PRIMA CASA
- dal 2016 la Prima Casa non paga la TASI
- ma NON per le Prime Case di lusso ( categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
IMU RIDOTTA AL 50% per Immobili concessi USO GRATUITO ai parenti
Dal 2016 la base imponibile IMU è ridotta al 50 % per
- gli immobili non di lusso ( categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- concessi in USO GRATUITO a
- parenti in linea retta entro in primo grado
- che la utilizzano come PRIMA CASA
- e a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato
- il proprietario dimori nello stesso comune dell’immobile dato in uso gratuito
- il proprietario può possedere, oltre alla sua abitazione principale e a quella data in uso, al massimo un altro immobile.
- Per dichiarare il possesso di tale requisiti, il proprietario deve poi presentare la dichiarazione IMU entro il 30 06 2017.
IMU e TASI RIDOTTA AL 75 % per Immobili LOCATI A CANONE CONCORDATO
Dal 2016 la base imponibile IMU e TASI è ridotta al 75 % per
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.
ACQUISTO DI PRIMA CASA nuovi TERMINI IVA detrabile e LEASING
Il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile
- a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Può scaricare il 50 % dell’IVA pagata dall’IRPEF in 10 anni chi:
- acquista una unità immobiliare residenziale
- in classe energetica A o B
- da un’ impresa COSTRUTTRICE
- dal 01 01 2016 al 31 12 2016
Agevolato l’acquisto della prima casa tramite LEASING:
Dall’1.1.2016 al 31.12.2020:
- detrazione 19 % dei canoni e relative spese accessorie su un massimo di 8.000 € annui
- detrazione 19 % del prezzo di riscatto finale per un importo non superiore a € 20.000.
- l’imposta di registro dell’1,50%
- imposte ipocatastali dovute in misura fissa (€ 200)
alle seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato all’atto della stipula del contratto:
- abbia un’età inferiore a 35 anni
- un reddito complessivo non superiore a € 55.000
- e non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
REVISIONE e AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI
A decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata
- tramite stima diretta “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.
- Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.
È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.
Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016.
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