IMMOBILI, via la TASI sulla prima CASA, IMU al 50 % su CASE in COMODATO AI PARENTI e tutte le novità dalla LEGGE DI STABILITA’

Circolari 2016

IMMOBILI, via la TASI sulla prima CASA, IMU al 50 % su CASE in COMODATO AI PARENTI e tutte le novità dalla LEGGE DI STABILITA’

TASI esclusa la PRIMA CASA

  •    dal 2016 la Prima Casa non paga la  TASI
  • ma NON per le Prime Case di lusso ( categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

IMU RIDOTTA AL 50% per Immobili concessi USO GRATUITO ai parenti

Dal 2016 la base imponibile IMU è ridotta al 50 % per

  • gli immobili non di lusso ( categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
  • concessi in USO GRATUITO a
  • parenti in linea retta entro in primo grado
  • che la utilizzano come PRIMA CASA
  • e a condizione che:
    • il contratto di comodato sia registrato
    • il proprietario dimori nello stesso comune dell’immobile dato in uso gratuito
    • il proprietario può possedere, oltre alla sua abitazione principale e a quella data in uso, al massimo un altro immobile.
  • Per dichiarare il possesso di tale requisiti, il proprietario deve poi presentare la dichiarazione IMU entro il 30 06 2017.

IMU e TASI RIDOTTA AL 75 % per Immobili LOCATI A CANONE CONCORDATO

Dal 2016 la base imponibile IMU e TASI è ridotta al 75 % per

  • per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

ACQUISTO DI PRIMA CASA  nuovi TERMINI  IVA detrabile e LEASING

Il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile

  • a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Può scaricare il 50 % dell’IVA pagata dall’IRPEF in 10 anni chi:

  • acquista una unità immobiliare residenziale
  • in classe energetica A o B
  • da un’ impresa COSTRUTTRICE
  • dal 01 01 2016 al 31 12 2016

Agevolato l’acquisto della prima casa tramite LEASING:

Dall’1.1.2016 al 31.12.2020:

  • detrazione 19 % dei canoni e relative spese accessorie su un massimo di 8.000 € annui
  • detrazione 19 % del prezzo di riscatto finale per un importo non superiore a € 20.000.
  • l’imposta di registro dell’1,50%
  • imposte ipocatastali dovute in misura fissa (€ 200)

alle seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
  • il soggetto interessato all’atto della stipula del contratto:
    • abbia un’età inferiore a 35 anni
    • un reddito complessivo non superiore a € 55.000
    • e non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.

REVISIONE e AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI

A decorrere dall’1.1.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie catastali D ed E, va determinata

  • tramite stima diretta “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.
  • Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari “imbullonati”.

È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.

Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016.

 

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